L’avvocato Pisani spiega i motivi di incostituzionalità delle pretese contro Maradona

 Napoli -L’avv. Angelo Pisani legale di Diego Armando Maradona prepara l’arringa d’incostituzionalità  per le pretese che l’Agenzia delle Entrate contesta all’ex n. 10 del Napoli. In sintesi, a differenza delle obbligazioni civili che possono trarre la loro fonte da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle, in ambito tributario, la fonte delle obbligazioni, ovvero del rapporto giuridico d’imposta tra fisco e contribuente, può essere esclusivamente legislativa, ossia una tassa non può nascere da un presunto errore/omissione  processuale, ne tanto meno da un mancato ricorso avverso una violazione palesemente e giuridicamente inesistente e per un atto generatore mai notificato . Ed infatti, in base all’art. 23 della Costituzione: “Nessuna prestazione patrimoniale o personale può essere imposta se non in base alla legge” .Tale norma, esprime il cd. principio della riserva di legge in ambito tributario, da intendersi in senso assoluto quanto all’individuazione degli elementi essenziali dell’obbligazione tributaria (presupposto, soggetti passivi, principi di determinazione delle aliquote, sanzioni), relativo quanto alla disciplina di tali elementi, ben potendo la stessa legge istitutiva del tributo (o altro atto ad essa equiparato), demandare ad un regolamento o altra fonte subordinata, la disciplina dell’esecuzione del rapporto d’imposta stesso  (ad esempio in ordine all’adempimento).L’individuazione del fatto generatore di ciascuna pretesa tributaria, è quindi coperto da riserva assoluta di legge: è il Legislatore che attribuisce a determinate circostanze la qualità di indici rilevatori di capacità contributiva, ed in presenza delle quali fa sorgere in capo al contribuente che le realizza, l’obbligo di concorrere alle spese pubbliche proporzionalmente al suo reddito (Cfr. art. 53 Cost.).Tali circostanze, costituiscono il presupposto dell’obbligazione tributaria, elemento indefettibile del rapporto d’imposta, oggetto dell’imposta e fatto costitutivo della stessa.Nella determinazione del presupposto d’imposta, il Legislatore può attribuire rilievo a qualsiasi atto o circostanza di fatto che ritenga idonei ad evidenziare, anche indirettamente, l’attitudine economica di un soggetto alla contribuzione alle pubbliche spese.Ad esempio, l’art. 37 ultimo comma del d.P.R. n. 600/1973 (come modificato dal D.L. n. 69/1989) consente all’Amministrazione Finanziaria in sede di accertamento o di rettifica, di recuperare a tassazione i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti ma che possono ritenersi imputabili al contribuente, quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l’effettivo  possessore  per  interposta persona.Ebbene, la dimostrata sussistenza di una interposizione fittizia di persona costituisce il presupposto del rapporto giuridico d’imposta nascente dalla norma citata, la cui operatività ai fini della nascita del rapporto d’imposta è condizionata non solo a tale prova, ma anche alla dimostrazione dell’effettivo possesso delle somme che si ritengono presumibilmente imputabili al contribuente.La vicenda tributaria di Diego Armando Maradona è stata originata da un accertamento   presuntivo disposto dall’Agenzia delle Entrate per gli anni di imposta dal 1985/1990, proprio in base all’art. 37 ultimo comma del d.P.R. n. 600/1973, sulla presunta e solo ipotizzata ma irreale   sussistenza di un accordo trilatero di interposizione fittizia di persona tra la Società Sportiva Calcio Napoli S.p.A., il Calciatore Diego Armando Maradona (oltre a De Olivera Filho Antonio “Careca” e De Brito Ricardo Rogherio “Alemao”) e le società estere di sponsor.Sulla base di tale ipotesi, l’Amministrazione Finanziaria ha presunto la sussistenza di maggiori redditi da lavoro dipendente, rispetto ad i quali la SSCN, nella qualità di datore di lavoro (nonché sostituto d’imposta)avrebbe dovuto versare una maggiore somma a titolo di ritenute in acconto sul presunto maggior reddito – da lavoro dipendente – percepito da Diego Armando Maradona per il tramite delle società estere interposte fittiziamente.Nel 1991, l’Agenzia delle Entrate notifica tale accertamento al solo sostituto d’imposta – la SSCN S.p.A. – che tempestivamente impugna e contesta tale ipotesi  dinanzi al Giudice Tributario, attivando un iter giudiziario che vede un primo accoglimento delle sue tesi con la Sentenza n. 126/01/1994 emessa dalla Commissione Tributaria di Secondo Grado, e la loro conferma con la Sentenza n. 598/01/2013 emessa dalla Commissione Tributaria Centrale. Da tali pronunce emergono i seguenti incontrovertibili elementi: 
a. non vi sono prove idonee a dimostrare l’ interposizione fittizia ipotizzata dall’Amministrazione Finanziaria;
b. non vi sono prove della effettiva percezione di maggiori somme da parte di Diego Armando Maradona.Anche le indagini preliminari svolte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli hanno accertato che “… nella specie non sussistono elementi e riscontri concreti … per ritenere che i corrispettivi versati dalla S.S.C. Napoli alle Società D.A.M.P., T.W.W. e D.I.A.R.M.A., costituiscano in realtà elargizione di compensi al calciatore e che pertanto quest’ultimo, dichiarando soltanto i compensi corrispostigli dalla S.S.C. Napoli in base al contratto intercorso con essa, abbia presentato una dichiarazione infedele”.Ed ancora, la Risoluzione n. 56/1064 del 16 ottobre 1990 del Ministero delle Finanze, ha affermato testualmente che “l’Ufficio non potrà insistere nelle proprie richieste ove non disponga di ulteriori elementi probatori, che giustifichino aliunde l’accertamento tributario”.Alla luce di quanto emerso all’esito delle vicende giudiziarie predette, è chiara ed evidente l’esclusione del presupposto dell’obbligazione tributaria previsto dall’art. 37 ultimo comma d.P.R. n. 600/1973 che avrebbe legittimato l’operatività della norma stessa e consentito il recupero a tassazione dei maggiori redditi da lavoro dipendente presuntivamente imputati dall’Amministrazione Finanziaria a Diego Armando Maradona, in quanto è stata accertata ed affermata l’inesistenza di prove idonee a dimostrare la maggiore capacità contributiva pretesa.In altre parole, la presunzione che aveva fondato l’attività di accertamento dell’Ufficio è rimasta al rango di mera ipotesi in quanto non è stata poi sorretta dalle dimostrazioni prescritte dal Legislatore quale condizione di applicabilità della norma.Nonostante la sua posizione sia stata soggettivamente affrontata ed esaminata nei giudizi predetti, sebbene non chiamato ad integrazione del contraddittorio nel giudizio instaurato precedentemente dal suo sostituto d’imposta, Diego Armando Maradona realizza materialmente la contezza di una pretesa tributaria gravante anche nei suoi confronti solo nel 2001, attraverso la notifica di un criptico avviso di mora avverso il quale propone opposizione. Com’è noto tale giudizio si è concluso in Cassazione con la Sentenza di mero rito n. 3231 del 2005 che ha dichiarato inammissibile il ricorso del Calciatore ritenendo regolari, sebbene per il solo notificante, le notifiche dei soli  avvisi di mora  precedenti all’atto impugnato e dichiarando di fatto la irrituale notifica sia dell’accertamento fiscale che della cartella,  presupposto quali atti generatori della pretesa, mai consegnato o pervenuti nella sfera di conoscenza del contribuente, non addivenendo inoltre tale sentenza di rito ad alcuna statuizione di condanna e/o accertamento-calcolo di fatto.Tale Sentenza, nonostante sia una sentenza di mero rito e non contenga alcun accertamento in ordine all’effettività della pretesa ed al quantum ipoteticamente dovuto, costituisce ad oggi l’unico irrituale atto, oltre all’estratto dei ruoli, nel materiale possesso dell’Agente della Riscossione e sulla cui base inverosimilmente si pretende di proseguire la sua azione esecutiva, in piena violazione degli artt. 57 d.P.R. n. 602/1973  e art 3, 23, 53 e 97 della Costituzione.Ciò che deve essere sottolineato è che, ad oggi, l’Amministrazione Finanziaria e per essa l’Agente della Riscossione, continua a pretendere l’adempimento di una obbligazione tributaria destituita di ogni suo fondamento, e ciò nonostante il venir meno del presupposto oggettivo fondante la stessa, e, cosa ancor più grave, nonostante il venir meno del presupposto legislativo legittimante la pretesa, ossia pur consapevole della totale inesistenza di qualsivoglia violazione fiscale. Difatti, se l’art. 23 della nostra Costituzione prescrive testualmente che “Nessuna prestazione patrimoniale o personale può essere imposta se non in base alla legge”, ed essendo stata giudizialmente esclusa – sia in sede civile che in sede pensale – l’operatività e l’applicabilità al caso di specie dell’art. 37 ultimo comma del d.P.R. n. 600/1973, a che titolo ancora oggi si pretende l’adempimento di un’obbligazione tributaria il cui fatto costitutivo o la cui fonte è stata esclusa?Pertanto, è inevitabile considerare che la prosecuzione del preteso adempimento dell’obbligazione tributaria sorta sulla base di un presupposto presuntivo di cui all’art. 37 d.P.R. n. 600/1973, poi giudizialmente escluso per l’assoluta inesistenza di prove ed inidoneità contributiva,  nonché addirittura oggetto di condono e sanatoria ad opera del sostituto di Maradona , si scontra con i principi della nostra Carta Costituzionale di cui agli artt. 3, 23, 53 e 97, in quanto stante l’inoperatività dell’art. 37 cit., tra l’altro non sussiste ad oggi alcuna legge in base alla quale potrebbe riconoscersi la legittimazione al prelievo di tali somme in ragione di un accertamento diverso e fondato a sua volta, su un diverso indice di capacità contributiva, derivandone pertanto, anche la violazione del principio di buon andamento dell’Amministrazione di cui all’97 Cost., considerata appunto la funzione pubblicistica che essa svolge in ambito tributario principalmente orientata all’applicazione del tributo giusto ed alla determinazione quali/quantitativa del suo presupposto.

 

 

di Giuseppina Pascarella

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