“Pasticcio” urbanistico nella vicenda dell’università Parthenope a Nola

Nola – Diventa sempre più articolato il procedimento urbanistico per il rilascio del titolo edilizio per la realizzazione della sede dell’università Parthenope a Nola.

La recente delibera di giunta comunale di approvazione della proposta per la realizzazione della sede universitaria, con il ricorso del permesso di costruire in deroga, contiene una sintesi dell’iter finora seguito.

La zona prescelta per la localizzazione della sede universitaria è individuata nel PRG del comune di Nola come “Zona H”, attrezzature di interesse comunale. Tali zone rispondono agli standard minimi inderogabili, fissati dal D.M. 1444 del 1968, ovvero attrezzature riservate ad ogni abitante di cui un territorio deve essere dotato: attività collettive, verde pubblico e parcheggi. Tra le destinazioni delle “Zone H” non è prevista l’università.

Inizialmente, ritenendo che la destinazione universitaria fosse ammessa nelle “Zone H”, ipotesi sostenuta anche in consiglio comunale, veniva comunicato all’istante l’accoglimento della richiesta di permesso di costruire convenzionato per la realizzazione dell’immobile.

Le associazioni segnalavano già da tempo l’incompatibilità della destinazione universitaria con la “Zona H” evidenziando, altresì, la presenza sul territorio della “Zona G”, coincidente con la Caserma Principe Amedeo e le retrostanti casermette, come area urbanisticamente adatta per la localizzazione della sede universitaria.

Solo successivamente l’ufficio tecnico, verificata la effettiva presenza della “Zona G”, rideterminava la propria posizione trasmettendo un preavviso di diniego sull’istanza di permesso di costruire per la sede universitaria.

Dal contenuto della delibera di giunta, inoltre, si rileva che la sede universitaria non è una destinazione d’uso “prevista” in “Zona H”, a differenza di quanto ritenuto inizialmente. Questa maturata circostanza ammetterebbe come conseguenza che l’originario iter del permesso di costruire convenzionato non sarebbe stato comunque attuabile (indipendentemente dalla presenza o meno della “Zona G”).

Nell’ambito del procedimento l’istante ha richiesto di ricorrere al permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici, normato dall’art. 14 del D.P.R. 380/2001.

In generale, l’istituto del permesso di costruire in deroga può essere applicato solo nei casi in cui esistono motivate esigenze di interesse pubblico. Tuttavia, il legislatore ha definito limiti molto ristretti che possono riguardare tali deroghe e la stessa letteratura giurisprudenziale ha escluso che il p.d.c. in deroga possa costituire variante urbanistica.

Inoltre, proprio di recente l’articolo 14 del D.P.R. 380/2001 è stato oggetto di una modifica che ha esteso le deroghe alle “destinazioni d’uso ammissibili”, una novella che richiederebbe opportuni approfondimenti.

Insomma, diverse le valutazioni da operare al fine di non incorrere in approssimazioni che potrebbero condurre ad ulteriori ravvedimenti.

L’articolato iter sinora attuato, che evidenzia una incertezza procedimentale con provvedimenti che si rincorrono e si ravvedono, imporrebbe ora una attenta analisi per la definizione della vicenda, anche a tutela della comunità e considerato che, questa volta, sarà anche il consiglio comunale ad esprimersi

di Maurizio Barbato

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