Nola, servizi cimiteriali: proroghe “infinite” dei contratti, nonostante il divieto della legge e le prescrizioni dell’Anac

Nola – Alcuni cittadini, particolarmente attenti alla gestione della cosa pubblica, hanno voluto segnalare al nostro giornale alcuni atti con i quali si è proceduto, in modo superficiale e senza le dovute e necessarie conoscenze delle normative vigenti, all’affidamento in proroga di alcuni servizi comunali. 

Uno dei tanti casi di affidamento in proroga dei Servizi è venuto fuori proprio in questi ultimi giorni. 

Tutto inizia con la determina DGS n. 298 del 28/04/2020, con la quale, a seguito di una trattativa diretta,  vengono affidati i servizi cimiteriali e la custodia dei Cimiteri di Nola e Piazzolla alla società “ NTR Cooperativa sociale Onlus” con sede in Avellino.

Con successiva determina DGS n. 700 del 04/09/2020 viene disposta una prima proroga tecnica fino al 31 dicembre 2020 alla medesima ditta.

Tale servizio  viene, in continuità e sempre in proroga, affidato  alla NTR a partire dal 01/01/2021 e fino al perfezionamento degli atti amministrativi relativi al nuovo affidamento ed al conseguente passaggio di consegna. Ma ciò che lascia sconcertati è che tale proroga avviene non con una determina dirigenziale ma, semplicemente, con delle note e, precisamente, la n. 2647 del 15/01/2021, la n. 5511 del 31/01/2021 e la n. 11027 del 28/02/2021 (così come riportato nella determina dirigenziale DGS n. 1681 del 10 dicembre 2021).

La motivazione a base di queste note è che “ tali servizi dovevano essere garantiti, senza soluzione di continuità, per evidenti ragioni di salute e pubblica sicurezza, evitando pericolosi disservizi ed eventuali negativi riflessi sulla cittadinanza”.  

E si va avanti così fino al 10 dicembre 2021, giorno in cui viene emessa la determina DGS n. 1681 con la quale si affidano in proroga alla NTR società cooperativa sociale onlus i servizi cimiteriali e la custodia dei Cimiteri di Nola e Piazzolla dal 01/01/2021 al 31/12/2021 e contestualmente viene impegnata la somma  di € 47.400,51 per la custodia dei due Cimiteri ed € 84.630,00 per le operazioni cimiteriali eseguite nel 2021. In pratica ci sono voluti ben 11 mesi e 10 giorni per emettere una determina ed impegnare la somma. Ovviamente di indire una gara pubblica neppure a parlarne e, quindi, si procederà con proroghe anche nel 2022.

Appare evidente che i funzionari comunali, ma anche agli Organismi di controllo, non sappiano che nel nostro ordinamento vige il divieto di proroga e di rinnovo dei contratti pubblici. 

L’ANAC e la giurisprudenza amministrativa hanno più volte evidenziato come in materia di proroga dei contratti pubblici di appalto non vi sia spazio per l’autonomia contrattuale delle parti, in quanto vige il principio inderogabile in forza del quale l’Amministrazione, una volta scaduto il contratto, deve effettuare una nuova gara pubblica. 

L’ANAC, inoltre, ha messo in luce come la proroga tecnica abbia carattere eccezionale e di temporaneità, essendo uno strumento volto esclusivamente ad assicurare una data prestazione in favore della pubblica amministrazione, nel passaggio da un regime contrattuale ad un altro.

Infine, l’ANAC e la giurisprudenza amministrativa, hanno individuato alcuni presupposti affinché la proroga tecnica sia legittima, ed in particolare:

– la proroga deve rivestire carattere eccezionale, utilizzabile solo quando non sia possibile attivare i necessari meccanismi concorrenziali, nei soli e limitati casi in cui vi sia l’effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente;

– la proroga è ammessa solo quando ha carattere temporaneo, rappresentando uno strumento finalizzato esclusivamente ad assicurare il passaggio da un vincolo contrattuale ad un altro (c.d. contratto ponte);

– la nuova gara deve essere già stata avviata al momento della proroga (Parere Anac AG n. 33/2013);
– l’amministrazione non deve rendersi responsabile di ritardi nell’indizione della procedura di selezione del nuovo affidatario;

– l’opzione di proroga tecnica deve essere stata prevista nell’originario bando di gara e di conseguenza nel contratto di appalto.

Tutto ciò, purtroppo, presso il Comune di Nola viene puntualmente disatteso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *