Comune di Nola: vertenza Terzo Millennio, il Tar da ragione all’ente di Piazza Duomo

Nola – Il comune di Nola non deve nulla alla ditta Terzo Millennio. E’ questa la decisione del Tar della Regione Campania che alcuni giorni fa si è espresso circa la vertenza tra l’ente di Piazza Duomo e la ditta concessionaria delle aree di parcheggio all’ epoca dei fatti, il 2009. Nello specifico la Terzo Millennio rilevava il presunto inadempimento da parte dell’amministrazione delle obbligazioni derivanti dal contratto e dalla successiva proroga. In particolare, la ditta chiedeva il risarcimento danno in merito alla mancata corresponsione del bonus sulle penaline, consistenti in cinque euro per ogni multa elevata dagli ausiliari del traffico ed incassata dall’amministrazione. Inoltre la ricorrente ditta lamentava il fatto che l’amministrazione si era impegnata a corrispondere un bonus di 3000 euro per ogni mese di proroga della gestione del servizio successivo alla scadenza del rapporto. Inoltre l’ente di piazza Duomo non avrebbe contrastato il fenomeno dei parcheggiatori abusivi e non avrebbe onorato l’impegno di assegnazione di due aree situate in via Cimitile che a sua volta dovevano essere consegnate al comune da parte della società autostrade. Inoltre veniva denunciato un comportamento ostruzionistico da parte degli stessi dipendenti della Terzo Millennio sui quali l’amministrazione non sarebbe intervenuta.  A smontare le tesi della Terzo Millennio sono state le argomentazioni della difesa del comune patrocinata dall’avvocato Maurizio Renzulli, che hanno trovato pieno accoglimento presso il tribunale del Tar. L’ organo giudicante, infatti, ha precisato a proposito della questione delle aree che il comune avrebbe dovuto assegnare alla società Terzo Millennio che “ tale adempimento del comune – come si legge dal dispositivo del Tribunale – dipende dal compimento di un atto di un terzo (la società autostrade) di carattere futuro ed oggettivamente incerto. Inoltre la società ricorrente era a conoscenza della circostanza che la gestione delle aree sarebbe iniziata quando la società autostrade le avesse concesse in comodato d’uso all’amministrazione”. La clausola contrattuale concretizza una condizione di carattere sospensivo dal cui avveramento dipende l’efficacia della pattuizione. Per quanto concerne le questioni relative alla mancata corresponsione del bonus delle così dette penaline e dell’incentivo sulla proroga del rapporto il Tribunale Amministrativo della Campania ha stabilito che le stesse rientrino nella cognizione del giudice ordinario. Infine per quanto riguarda le eccezione relative al comportamento ostruzionistico dei dipendenti della stessa ditta ed il mancato contrasto del fenomeno dei parcheggiatori abusivi da parte del comune, dove si chiedeva il risarcimento dei danni, il tribunale Amministrativo ha deciso che “ non assume rilevanza ai fini risarcitori la deduzione generica dell’inoperosità da parte dell’amministrazione nell’esercizio dei compiti di controllo e repressione dei parcheggiatori abusivi, giacché nel nostro giacché nel nostro diritto positivo non è previsto il risarcimento dei danni causati da omissioni nell’esercizio delle funzioni amministrative di per sé considerato. Inoltre la domanda di risarcimento dei danni è regolata dal principio dell’onere della prova in base al quale chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare tutti gli elementi costitutivi della domanda risarcitoria per fatto illecito”

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *